È Mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (cfr. art. 128-sexies, comma 1, del TUB).

Gli stessi possono svolgere esclusivamente l’attività appena indicata, nonché attività connesse o strumentali alla stessa e quelle definite compatibili dalla normativa (cfr. artt. 128-sexies, comma 3, del TUB e 17, comma 4-quater, del D.Lgs. n. 141/2010).

I Mediatori creditizi svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza (cfr. art. 128-sexies, comma 4, del TUB).

Si ricorda, inoltre, come l’attività di consulenza, finalizzata alla messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, integra attività di mediazione creditizia, come tale soggetta a tutti i vincoli di legge.

Per esercitare nei confronti del pubblico l’attività di Mediazione creditizia è necessario ottenere l’iscrizione in un apposito Elenco tenuto dall’OAM, previo possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Per consultare l’intera normativa di riferimento, fare riferimento a questa pagina del sito dell'OAM.